Enti non profit

Introduzione

Sono ormai molti anni che, in Italia e nel mondo, il fenomeno associativo riscontra  una considerazione particolarmente ampia, oltre che un crescente entusiasmo. La spiegazione a tale estesa attenzione la si ritrova nella sempre più diffusa consapevolezza che le idee, i sogni e i progetti che ciascun individuo si pone nel corso della propria esistenza possano concretizzarsi, oltre che per il tramite di un agire isolato, anche attraverso un percorso che conduca più persone a coniugare le proprie forze in vista di scopi ed obiettivi comuni: un’organizzazione, anche minima, ma comunque ben strutturata, oltre a coordinare i contributi forniti da ciascuno, esalta ed agevola, spesso notevolmente, la realizzazione dei programmi che si vogliono realizzare.

Le finalità tendono ad essere potenzialmente infinite e si potranno dunque creare organizzazioni dagli scopi più vari: altruistiche, assistenziali, culturali, mediche, ricreative, sociali, sportive, professionali, studentesche, sindacali, politiche, religiose, patriottiche, enogastronomiche e via dicendo.

La legge consente a chiunque la possibilità di costituire un’associazione o una fondazione: la stessa Costituzione, all’art. 18, tutela ed esalta tale tendenza. Ciò non significa che qualunque scopo sia consentito, in quanto il nostro ordinamento interviene a più riprese per impedire quelli potenzialmente o in concreto dannosi e per l’individuo e per la collettività.

I modi per realizzare le istanze sopra evidenziate sono diversi e vari. La legge italiana non costringe a dover percorrere un’unica via, ma consente più alternative: le associazioni riconosciute, le fondazioni, le associazioni non riconosciute, i comitati, le onlus, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, e così via.

La molteplicità dei modelli proposti nell’ambito del cosiddetto non profit - che tra l’altro, forte del favore che il fenomeno associativo incontra sempre più, sta godendo da parte del legislatore un processo di  continua e progressiva rifinitura ed espansione - se da un lato costituisce fonte di notevole versatilità, dall’altro porta inevitabilmente a interrogarsi su quale sia lo strumento che di volta in volta più si adatti alle esigenze di coloro che abbiano intenzione di realizzare gli scopi sopra evidenziati. Una strutturazione poco chiara, imprecisa, dell’ente che si viene a costituire, oltre ad ostacolarne il funzionamento ed a turbarne il perseguimento degli obiettivi preposti, lascerà facilmente campo ed occasione a fraintendimenti o litigi in ordine a fatti organizzativi o di gestione ovvero, più in generale, relativi agli accordi dei consociati.

È quanto mai opportuno in questi casi rivolgersi quindi a studiosi e professionisti esperti della tematica, che forti dell’esperienza professionale e personale maturata, suggeriscano e indichino le soluzioni più idonee e meglio rispondenti agli interessi delle parti, anche in relazione alla complessa e mutevole disciplina tributaria.

Con il Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155, attuativo della legge delega 13 giugno 2005, n. 118 è stata  introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione giuridica di impresa sociale e ne sono stati circoscritti i settori di attività.

tratto da www.notariato.it

 

Onlus 

Il termine Onlus rappresenta  un acronimo: esso sta per “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. Nel tentativo di rafforzare e sostenere l’iniziativa privata in quello che viene comunemente definito “terzo settore”, ossia negli ambiti legati al volontariato, all’assistenza sociale, e così via, il legislatore ha disposto delle particolari agevolazioni, soprattutto di carattere fiscale, nei confronti di quegli enti che possiedano determinati presupposti o requisiti.

A stretto rigore le Onlus non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti: è però previsto che determinate categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica possano divenire Onlus, ove ricorrano specifici presupposti e siano rispettate determinate condizioni.

Tra questi, innanzitutto è obbligatorio che l’ente, che deve utilizzare l’acronimo Onlus posposto alla propria denominazione, sia retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata.

Inoltre il medesimo atto deve tassativamente contenere delle clausole disposte dalla legge, quali la previsione della democraticità della struttura, il divieto di distribuzione di utili e l’obbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale, e così via. Queste ultime clausole sono altresì obbligatorie per tutti quegli enti, associazioni riconosciute, non riconosciute e comitati, che vogliano usufruire dei benefici fiscali, soprattutto in tema di imposte dirette, o accedere ai fondi pubblici destinati al c.d. terzo settore o non profit.

L’ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge: assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale . Oltre al divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, particolari limiti sono posti alle attività accessorie e connesse, onde restringere la rilevanza delle attività economiche, che devono in tali  organizzazioni permanere come assolutamente strumentali e marginali. Infine la legge prevede che alcune delle attività sopra menzionate debbano essere svolte solo a favore di soggetti svantaggiati o bisognosi. Un apposito albo, poi, raccoglie   tali enti che solo in presenza di tutti i requisiti fin qui evidenziati possono accedervi.

In compenso numerosi e penetranti sono i benefici fiscali connessi alla scelta di questa particolare struttura. Per le Onlus sono quindi previste forti agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, mentre sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dall’imposta sulle donazioni, dall’imposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali. Infine sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e così via.

Una disciplina particolare è prevista anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali organismi sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in compenso sono destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto Onlus.

tratto da www.notariato.it